Studio Professionale A.d.C. & Service C.E.D. - Amministrazione di Beni Condominiali
Le Tabelle Millesimali
Le tabelle millesimali rappresentano gli strumenti di ripartizione delle spese che individuano il valore della singola unità immobiliare in relazione alle parti comuni dello stabile in misura, definita dalla legge, millesimale (art. 68 disp. att. c.c.). Il valore di cui parliamo riguarda solo il posizionamento dell’unità immobiliare dell’edificio condominiale.
Vari sono i parametri cui bisogna fare riferimento per determinare questo valore come, ad esempio, la metratura, il piano, l’esposizione a sud o nord, ecc. Si tratta, come si può notare, di tutta una serie di parametri che non comprendono le modifiche che ogni condomino può andare ad apportare al proprio appartamento. Infatti, ex art. 68 disp. att. c.c. "nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare". Lo spirito della norma è proprio quello di valutare il valore proporzionale dell’unità immobiliare in sé e per sé, senza considerare nient’altro. Una menzione a parte, che sarà approfondita più avanti, merita la trasformazione di balcone in verande e la sua influenza sui valori millesimali.
Parliamo al plurale dicendo tabelle perché affianco a quella generale di proprietà è prassi la redazione di tutta una serie di tabelle utili a ripartire le spese per beni e servizi comuni in relazione all’uso di ciascun condomino. Sono le c.d. tabelle d’uso che altro non fanno che dare applicazione concreta al precetto normativo del summenzionato secondo comma dell’art. 1123 c.c. Le tabelle millesimali pertanto consentono l’applicazione di quel principio di proporzionalità più volte richiamato.
Le tabelle millesimali contrattuali ...
Le tabelle contrattuali sono quelle inserite nei singoli atti di vendita ed approvate dall’acquirente assieme al regolamento contrattuale. Questo tipo di tabelle può derogare ai criteri legali rientrando, di fatto, in quel concetto di "salvo diversa convenzione" previsto dall’art. 1123 c.c. Una volta formate ed approvate, le tabelle contrattuali possono essere riviste solo in due modi: a) con un nuovo accordo tra tutti i partecipanti al condominio che decidano di individuare un nuovo criterio di ripartizione delle spese; b) su ricorso di ogni singolo condomino all’autorità giudiziaria. L’accordo tra i condomini può essere sia assembleare che extra – assembleare purché risulti chiaramente la volontà di tutti di consentire alla modificazione delle precedenti tabelle. Che cosa succede se le tabelle contrattuali, che derogano al criterio legale di ripartizione delle spese, non sono inserite o richiamate in un atto d’acquisto successivo all’originario intervenuto tra costruttore e primo acquirente? Vale quanto detto sopra per l’accordo tra i partecipanti al condominio con il quale si decida una ripartizione delle spese diversa da quella proporzionale prevista dalla legge. Se le tabelle non sono inserite o richiamate nell’atto di vendita, esse non potranno trovare applicazione nei confronti del neocondomino. Ciò, naturalmente, non si verificherà laddove le tabelle millesimali siano comunque rispettose dei criteri legali di proporzionalità previsti dall’art. 1123 c.c.
Chiarito ciò, vediamo come e perché un condomino può ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere la revisione delle tabelle millesimali contrattuali esistenti. Il ricorso deve essere presentato al Tribunale competente che sarà quello del luogo in cui si trova il condominio ed il contraddittorio dovrà essere instaurato tra tutti i partecipanti al condominio. Ciò significa che l’atto introduttivo del giudizio dovrà essere notificato a tutti i condomini non bastando in tal senso la solo notifica all’amministratore quale rappresentante pro-tempore degli stessi (cfr. Cass. n. 14037 del 1999). Il ricorso al Tribunale non potrà essere esperito sempre e comunque ma solamente al ricorrere di determinate condizioni. Queste sono contenute nell’art. 69 disp. att. c.c. che recita: "I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di bassa portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano". E’ bene osservare alcune questioni sorte sull’interpretazione di questo articolo: a) prima di tutto, che cosa si intende per errore; b) quando può dirsi notevolmente alterato il rapporto di proporzionalità.
L’errore di cui parla l’art. 69 disp. att. c.c. è quello che avviene nella formulazione delle tabelle millesimali. In sostanza il tecnico incaricato deve aver redatto delle tabelle che non rispondono ai parametri di legge o a quelli richiesti dalle parti, in caso di deroga ai criteri legali. Diverso è il caso dell’errore di chi abbia accettato quelle tabelle nella convinzione che fossero conformi al dettato dell’art. 1123 c.c. ed invece scoprisse solo successivamente, ad esempio, una divisione in parti uguali delle spese. In questo caso, la disciplina di riferimento sarà quella dei vizi del consenso nella formazione del contratto . Sul punto tuttavia non vi è unità di vedute nella giurisprudenza della Cassazione: così alcune sentenze ritengono rilevante l’errore contenuto nella tabella solo se sia stato causa di un vizio nella formazione del consenso del contraente (tra le altre Cass. n. 2253 del 2001).
E’ possibile, inoltre, impugnare le tabelle millesimali quando i valori in esse contenuti siano notevolmente mutati a causa di interventi di vario genere sulle parti di proprietà esclusiva dell’edificio. L’alterazione dei rapporti tra le parti deve essere rilevante. Inoltre, parlando di un cambiamento che incide sui valori proporzionali tra le varie porzioni di piano, il disposto normativo contenuto al n. 2 dell’art. 69 disp. att. c.c. troverà applicazione solamente laddove le tabelle rispettino i criteri di ripartizione legale. In sostanza, se in un condominio le spese si dividono in parti uguali tra tutti, o in un modo diverso da quello legale, in base ad un accordo tra i condomini, la revisione non potrà essere richiesta.
Appurato ciò, quando si potranno dire notevolmente mutati i rapporti dei valori millesimali degli appartamenti? Le disposizioni di attuazione del codice ci elenca alcune circostanze indicative di tale cambiamento. Così, ad esempio, sarà indice di alterazione della proporzionalità dei rapporti la sopraelevazione dei piani (art.1127 c.c.). La sopraelevazione, tuttavia, non comporta automaticamente la revisione delle tabelle millesimali: come hanno opportunamente sottolineto le Sezioni Unite del Supremo Collegio "la modifica delle tabelle può aver luogo solo ove l'obiettiva divergenza tra il valore delle singole unità immobiliari ed il valore, proporzionale a quello dell'intero edificio, attribuito loro nelle tabelle medesime, non sia di modesta entità (Cass. 19.2.99 n. 1408, 13.9.91 n. 9579) e che, in ogni caso, la modifica stessa non costituisce una conseguenza naturale ed immediata della trasformazione intervenuta a seguito degli eventi normativamente previsti dal n. 2 dell'art. 69 disp. att. c.c., bensì l'effetto d'un accertamento, negoziale o giudiziale" (così Cass. SS.UU. n. 16794 del 2007). Altri elementi, al pari delle sopraelevazioni, indicative di una possibile alterazione dei rapporti di proporzionalità sono le espropriazioni e le innovazioni di bassa portata. E’ il caso, ad esempio, della trasformazione di un balcone in veranda. Laddove questa modifica vada ad incidere in modo notevole sulla volumetria dell’appartamento rendendo, di fatto, non rispondenti al vero le tabelle millesimali, i condomini interessati potranno chiederne la revisione. Le nuove tabelle così formate faranno stato contro tutti i condomini fatti salvi, naturalmente, tutti i rimedi giurisdizionali del caso.
Le tabelle millesimali giudiziali ...
Un altro tipo di tabelle millesimali è quello c.d. giudiziale. Fermo restando quanto appena detto per il ricorso all’Autorità Giudiziaria in materia di revisione delle tabelle già formate, ogni condomino può rivolgersi al giudice civile competente per ottenere la formazione ex novo delle tabelle millesimali. Da quale norma si deduce questa legittimazione ad agire? In realtà il codice civile non contiene alcuna disposizione che disciplini, quanto meno direttamente, il ricorso all’Autorità Giudiziaria per la formazione delle tabelle millesimali. Sicuramente nei casi di condomini con più di dieci partecipanti ogni singolo condomino è legittimato ad agire per le vie legali al fine di vedere formato un regolamento di condominio e le annesse tabelle. Ciò è quanto ci dice, lo abbiamo visto precedentemente, l’art. 1138 c.c. Una dato, dunque, è certo: nei condomini con più di dieci partecipanti è data facoltà ad ogni condomino di ricorrere all’Autorità Giudiziaria per vedere formate le tabelle millesimali, seppur subordinatamente alla formazione di un regolamento. Che cosa succede nei condomini più piccoli? Sarà, comunque, possibile agire in giudizio per ottenere la formazione dello strumento di ripartizione delle spese oppure il numero mimino previsto per il regolamento è ostativo? Non è dato reperire, allo stato, delle pronunce della Cassazione in merito. Per tutto quanto detto fino ad ora è evidente che negare una tale possibilità sarebbe incoerente con il sistema normativo - giurisprudenziale descritto.
Ricapitolando: le norme relative al condominio degli edifici - ivi compreso l’art. 1123 c.c., che regolamenta la ripartizione delle spese tra i vari partecipanti al condominio - sono applicabili anche a quelle formazioni condominiali con due soli partecipanti (c.d. condominio minimo). Ne discende che laddove le tabelle non fossero inserite negli atti d’acquisto delle unità immobiliari o due i condomini non trovassero accordo per la loro formazione si arriverebbe alla stasi totale, rendendo di fatto lettera morta il principio di proporzionalità delle spese contenuto nel succitato art. 1123 c.c. E’ chiaro che una visione coerente di tutta la materia debba portare ad una soluzione differente. A tanto è giunto anche il Tribunale di Trapani, che con sentenza del 28 febbraio 2008 ha ritenuto legittimo il ricorso per la formazione delle tabelle millesimali da parte di un condomino proprietario di un appartamento in un condominio con meno di dieci partecipanti. Il giudice di primo grado, infatti, ha ritenuto che non si possa giungere a diversa soluzione sulla base della seguente considerazione: se è vero che il regolamento condominiale è obbligatorio solo al superamento di una determinata soglia, altrettanto non si può dire per le tabelle che possono essere sempre formate al fine di rendere operativo il criterio legale di ripartizione delle spese individuato dall’art. 1123 c.c. che non prevede soglie minime di applicazione. (Trib. di Trapani 28 febbraio 2008). Dato per certo questo punto ne scaturisce che ogni condomino possa ricorrere all’Autorità Giudiziaria per la formazione delle tabelle millesimali. Una volta approvate, le tabelle giudiziali hanno lo stesso valore di quelle contrattuali; pertanto una loro modificazione può avvenire, così come per le tabelle c.d. contrattuali, o con il consenso di tutti i condomini o con ricorso all’autorità giudiziaria per i motivi di cui all’art. 69 disp. att. c.c. Quanto appena detto non vale solo per c.d. condomini minimi ma anche per quelli che abbiamo tre, quattro o cinque partecipanti e che non superino la soglia dei dieci.
Le tabelle millesimali c.d. assembleari ...
Le tabelle assembleari sono così dette in quanto vengono approvate collegialmente dai condomini. Per le tabelle assembleari di natura contrattuale, vale a dire quelle deliberate all’unanimità da tutti i partecipanti al condominio e dagli stessi sottoscritte, nulla quaestio: esse sono valide ed efficaci al pari di quelle contrattuali e/o giudiziali.
Il discorso si complica nel momento in cui si deve andare a verificare la legittimità delle tabelle c.d. assembleari votate a maggioranza o accettate solo dall’unanimità dei presenti all’assemblea. Senza andare troppo indietro nel tempo, è sufficiente dare uno sguardo alle decisione della Suprema Corte di Cassazione degli ultimi 15 anni per capire come il contrasto di orientamenti sia tutt’altro che superato. Il motivo sostanziale del conflitto è rintracciabile nei seguente quesito: qual è la natura giuridica delle tabelle millesimali? La risposta a questa domanda ha dei riflessi immediati e diretti sulla competenza dell’assemblea ad approvare delle tabelle millesimali e sui quorum a ciò necessari. Un orientamento più datato nel tempo ritiene che le tabelle millesimali un negozio di accertamento: come tale ed andando ad incidere direttamente sui diritti soggettivi di ciascun condomino, necessita dell’unanimità dei consensi. Infatti, secondo una datata, ma sempre attuale decisione del Supremo Collegio, è chiara "la natura negoziale dell'atto di approvazione delle tabelle millesimali, nel senso che, pur non potendo essere considerato come contratto, non avendo carattere dispositivo (in quanto con esso i condomini, almeno di solito, non intendono in alcun modo modificare la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio, ma intendono soltanto determinare quantitativamente tale portata), deve essere inquadrato nella categoria dei negozi di accertamento, con conseguente necessità del consenso di tutti i condomini" (Cass. n. 1801 del 1964).Ne discende che una delibera assembleare votata a maggioranza non possa mai approvare delle tabelle millesimali. Conseguenza di un simile atto è la nullità radicale della deliberazione nel punto relativo all’approvazione delle tabelle. Questo concetto, più volte ribadito in passato (si veda Cass. n. 5686 del 1998 ed ancora Cass. 14037 del 1999), ha trovato sponda in alcune recenti pronunce di merito e di legittimità (cfr. Trib. di Palermo n. 2225 del 2006 e Cass. n. 14951 del 2008). Le pronunce appena citate rappresentano, in realtà, un’incursione nel più recente filone interpretativo che, da qualche anno a questa parte, ritiene legittima l’approvazione a maggioranza, da parte dell’assemblea, delle tabelle millesimali. Per spiegare la ratio di tale convincimento basta citare i passaggi di alcune recenti decisioni del Supremo Collegio in materia di tabelle millesimali. Per prima cosa il Giudice di Legittimità ha precisato che "le tabelle millesimali hanno solamente funzione accertativa e valutativa delle quote condominiali, onde ripartire le relative spese e stabilire la misura del diritto di partecipazione alla volontà assembleare"(così Cass. 7709 del 2007). Come tali esse possono avere natura deliberativa e "richiedono per la loro approvazione e modifica la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c."(Cass. n. 4219 del 2007). Appurato ciò la Cassazione, nell’ultima sentenza citata, ha anche delimitato i contenuti delle tabelle millesimali di natura assembleare. Infatti esse, proprio quale atto di accertamento di quote condominiali riferibili ai singoli condomini "sono soggette al rispetto dei criteri legali per la ripartizione delle spese"(così Cass. n. 4219 del 2007). Il contrasto giurisprudenziale è di quelli capaci di rendere incerto un settore particolarmente delicato in quanto idoneo ad incidere profondamente su una materia di notevole importanza come quella delle spese condominiali. L’esigenza di comporre la controversia giuridica è stata sollecitata più volte e da più parti. Queste richieste non state inascoltate. Ad oggi infatti è pendente presso la Suprema Corte di Cassazione un giudizio avente ad oggetto le tabelle millesimali c.d. assembleari, per il quale è stato chiesto al Primo Presidente di valutare la possibilità di rimettere la causa alle Sezioni Unite al fine di dirimere il contrasto sorto in seno alle Sezioni semplici sui quorum necessari all’approvazione delle tabelle (cfr. Cass. ord. n. 2668 del 2009). Nell’attesa di una soluzione definitiva al quesito è giusto riportare quanto detto nell’ordinanza di remissione al Primo Presidente della Cassazione "se si tiene presente che tali tabelle, in base all'art. 68 disp. att. c.c., sono allegate al regolamento di condominio, il quale, in base all'art. 1138 c.c., viene approvato dall'assemblea a maggioranza, e che esse non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all'intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, dovrebbe essere logico concludere che tali tabelle vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio"(Cass. ord. n. 2668 del 2009).